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Prestazione richiesta

Causa per ingiusto licenziamento
Descrizione

Buongiorno,
Sono un dipendente (impiegato CCNL Metalmeccanici) di una società per azioni
con sede in Provincia di Venezia. Tale S.p.a. ha utilizzato la cassa
integrazione straordinaria e la procedura concorsuale del Concordato Preventivo.
Ai primi di Novembre del 2010 in un quotidiano compare un avviso, con gli
estremi della procedura, in cui il Commissario Giudiziale invita a presentare
offerta di acquisto del complesso aziendale. Una società (sempre una S.p.a.) ha
effettuato una offerta reale di acquisto relativa al complesso aziendale. Nell’
avviso sono elencati i vari beni immobili e mobili del complesso. L’avviso
contiene anche alcune righe che dicono “che vi è intendimento da parte dell’
offerente di assumere ex novo numero 22 soggetti, già alle dipendenze…..”. L’
acquirente si impegna ad acquistare “il complesso aziendale” ma senza tutti i
dipendenti, si impegna solo a riassumerne ex novo solo alcuni operai.
Ai primi di dicembre scadono i termini dell’invito e non si presenta alcun
altro offerente, la S.p.a. si aggiudica l’offerta.
Ai primi di marzo si sono incontrati i rappresentanti delle parti in causa ed
hanno proceduto al perfezionamento della cessione.
Ai dipendenti esclusi dalla cessione è stato proposto un "buono uscita" pari a
circa 8-10 mensilità a fronte di un impegno a non far valere i propri diritti
con una successiva causa legale. Io ed altri due miei colleghi ci siamo
rifiutati di "vendere" un diritto costituzionale.
Con l'ausilio del sindacato abbiamo inoltrato alle parti interessate una
lettera del seguente contenuto:
"
OGGETTO: Diffida ad adempiere

Il sottoscritto XXX, nato a XXX il XX/XX/XXXX e residente in XXn. XX –
XXXX XX (XX) premesso:

• Che lavoro dal XX/XX/XXXX alle dipendenze del XXXX Spa in qualità di
impiegato ed inquadrato al livello 5° super ex CCNL metalmeccanico;

• Che codesta Spettabile Società ha provveduto all’acquisto del complesso
aziendale XXXX spa;

• Che, in virtù dell’art. 2112 c.civ. ho provveduto all’avvio delle procedure
sindacali ivi contemplate;

• Che con accordo del 3.2.2011 si è impegnato all’assunzione della pressochè
totalità dei dipendenti a far data dall’1.3.2011;

• Che, inopinatamente il sottoscritto non è stato assunto;

• Che tale Vostro comportamento è del tutto illegittimo, atteso che il citato
art. 2112 prevede che “il rapporto di lavoro continua con il cessionario” e
dato che inseriscono tutti all’azienda ceduta non consente la discriminazione
dei lavoratori e/o censure.

Poiché il mio rapporto di lavoro è transitato ex lege, la presente vale
pertanto come impugnazione del licenziamento di fatto operato dalla soc. XXXX
ovvero, come richiesta di costituzione del medesimo significandoVi che sono a
Vostra completa disposizione per l’immediata ripresa lavorativa e pertanto, in
caso di mancato ripristino e/o costituzione del rapporto saranno a Vostro
carico tutti i danni inerenti la mancata prestazione lavorativa, l’offerta
della prestazione ha validità di messa in mora ex art. 1206 c.civ.

In ogni caso, con la presente esprimo altresì l’opzione prevista dall’art. 47,
comma 1 L. 428/1990.

In attesa di ricevere Vostre comunicazioni al riguardo, porgo distinti saluti.
"

La società a seguito della lettera ricevuta risponde:

"
Oggetto: diffida ad adempiere
Con riferimento alla Sua lettera datata 28 marzo 2011, dobbiamo evidenziarle
che non sussistono i presupposti ivi esposti e correlativamente siamo a
rigettare ogni sua pretesa, contestando quanto da Lei asserito.
Distinti saluti.
"
Io e i miei due ex colleghi vorremmo procedere con una causa o eventualmente
una conciliazione extragiudiziale con risarcimento del danno.
Se non sbaglio riguardo la nostra fattispecie la recente giurisprudenza è la
seguente:

-Nei trasferimenti di azienda, e nella fattispecie nelle cessioni a titolo
oneroso vige l’art. 2112 del Codice Civile che detta la regola generale da
applicare alla cessione di azienda.

-E’ pur vero che l’art. 47 commi 5 e 6 della Legge 428/90 rappresenta una
deroga all’art. 2112 Cod. Civ.. Ma la disciplina di tale art. 47 comma 5 e 6
della Legge 428/90 è stata oggetto di una sentenza della Corte di Giustizia
Europea (11 giugno 2009) la quale ha censurato la legge italiana, che
disciplina la vendita di un’azienda di cui è stato accertato lo stato di crisi,
in quanto non garantisce adeguatamente i lavoratori trasferiti. Secondo la
Corte, infatti, l’art. 47, commi 5 e 6 della legge 428/90 non è conforme alla
direttiva 2001/23/Ce laddove non garantisce per i lavoratori trasferiti l’
operatività dell’articolo 2112 del Codice civile. Secondo la Corte Ue, l’
articolo 47 della legge 428/90 priva puramente e semplicemente i lavoratori, in
caso di trasferimento di un’impresa di cui sia stato accertato lo stato di
crisi, delle garanzie previste dagli articoli 3 e 4 della direttiva 2001/23.

Necessiteremmo di un preventivo di costi e tempi rispettivamente per una
transazione extragiudiziale od eventualmente una causa. So che alcune volt in
questi casi i può concordare con l'avvocato una percentuale sul risarcimento
ottenuto.

In attesa del preventivo porgo.
Distinti saluti.

Località/provincia
Padova - Padova


Sono un nuovo utente che ha la necessità di inserire una richiesta di preventivo

 





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